Erogazioni Liberali: Comunicazione Agenzia delle Entrate

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Gli enti del terzo settore ed alcune tipologie di enti non lucrativi hanno la facoltà di comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il prossimo 17 marzo, le erogazioni liberali ricevute nell’anno 2024.

Tale facoltà diventa un vero e proprio obbligo qualora gli stessi soggetti abbiano conseguito entrate superiori a 220.000 euro. L’art. 1 del decreto 1° marzo 2024 del ministero dell’economia e delle finanze, elenca i soggetti interessati dalla comunicazione, individuandoli: – negli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria; – nelle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe unica; – nelle fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; – nelle fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Mef e del Mur.

Tali soggetti, in via facoltativa, possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. La trasmissione della comunicazione diviene obbligatoria con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante, se dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

I versamenti oggetto della comunicazione devono essere stati effettuati a mezzo banca, ufficio postale, o comunque mediante i sistemi di pagamento tracciabili, come le carte di debito o di credito e prepagate. Con riferimento alle comunicazioni per le quali l’adempimento è facoltativo non sono applicabili le sanzioni, a meno che l’errata comunicazione non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata del soggetto erogante. Sia nelle comunicazioni facoltative sia in quelle obbligatorie, invece, non devono essere indicati i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da un unico soggetto che si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti. La trasmissione dei dati avviene utilizzando un apposito software e può essere effettuata direttamente dall’ente, abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato.

A cura della Dott.ssa Commercialista Graziella Guatelli

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